Omologazioni di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462

 

L’emanazione del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi ha modificato il sistema delle verifiche previste per legge, sistema destinato a salvaguardare la sicurezza nei luoghi di lavoro degli impianti oggetto del decreto.

Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione, l'omologazione è effettuata dall'Arpa Piemonte (D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, Decreto della Giunta Regionale n. 7 - 4000 del 03 ottobre 2016), alla quale il datore di lavoro è tenuto a trasmettere mediante il Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica.

Oltre le omologazioni di nuovi impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione Arpa Piemonte svolge su richiesta del datore di lavoro anche le verifiche straordinarie (art. 7 DPR 462/01).
Le verifiche previste dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 

 

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