Omologazioni di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
L’emanazione del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi ha modificato il sistema delle verifiche previste per legge, sistema destinato a salvaguardare la sicurezza nei luoghi di lavoro degli impianti oggetto del decreto.
Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione, l'omologazione è effettuata dall'Arpa Piemonte (D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, Decreto della Giunta Regionale n. 7 - 4000 del 03 ottobre 2016), alla quale il datore di lavoro è tenuto a trasmettere mediante il Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica.
Individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione | Trasmissione della dichiarazione di conformità e degli allegati |
Oltre le omologazioni di nuovi impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione Arpa Piemonte svolge su richiesta del datore di lavoro anche le verifiche straordinarie (art. 7 DPR 462/01).
Le verifiche previste dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
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