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Individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI, art.Art. 296

 

I luoghi in cui sono presenti atmosfere esplosive sono da considerarsi a pericolo d'esplosione. Per atmosfera  esplosiva si intende una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela  incombusta, come da definizione contenuta nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI, art.288.

Sono inoltre da considerarsi luoghi con pericolo di esplosione quelli in cui sono prodotte, manipolate, lavorate e depositate materie esplosive considerate tali secondo la definizione del regolamento del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (tabella A punto 51 del Decreto del Ministero del Lavoro 22 dicembre 1958).

Sono sottoposte a obbligo di denuncia le installazioni elettriche ubicate nei luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive per la presenza di gas e vapori (che determinano la classificazione delle zone 0 e 1) e di polveri combustibili (che determinano la classificazioni delle zone 20 e 21).D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI, art.296

 

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