Le verifiche ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza
Ultima modifica 27 giugno 2016
Le ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) adottato dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono previste dall’articolo 27 del D.Lgs. 105/2015, al fine di esaminare i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione adottati per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze all'interno e all'esterno del sito.
I requisiti generali e la struttura del SGS sono stabiliti nell’allegato B del D.Lgs. 105/2015, che individua le seguenti gestioni fondamentali di cui deve farsi carico il Sistema:
a) organizzazione e personale;
b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
c) controllo operativo;
d) modifiche e progettazione;
e) pianificazione di emergenza;
f) controllo delle prestazioni;
g) controllo e revisione.
Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità dell’allegato H del D.Lgs. 105/2015 e con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe stabilite all’allegato I dello stesso decreto.
Negli stabilimenti di soglia superiore le ispezioni ordinarie sono disposte dal Comitato Tecnico Regionale, mentre per gli stabilimenti di soglia inferiore sono in capo alla Regione.
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