Compatibilità territoriale e ambientale

Ultima modifica 2 marzo 2012

L’art. 22 del D.Lgs. 105/2015 stabilisce che nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengano conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 del suddetto articolo valgono le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001, che si applica a:

    a) insediamenti di nuovi stabilimenti;

    b) modifiche a stabilimenti esistenti;

    c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

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