Rischio di incidente rilevante
Ultima modifica 7 febbraio 2024
A seguito del gravissimo incidente avvenuto a Seveso nel 1976 è iniziato il processo di regolamentazione degli aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, che ha visto dapprima l’emanazione della Direttiva 82/501/CEE (nota come Seveso I), recepita in Italia con il D.P.R. 175/1988, e poi delle successive Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, recepite rispettivamente dal D.Lgs. 334/99 e dal D.Lgs. 238/2005.
La normativa di riferimento attualmente è il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), entrato in vigore il 29 luglio 2015, abrogando il D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.
L'assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa Seveso è basata su un meccanismo che tiene conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e delle miscele presenti (es. pericoli per la salute, pericoli fisici e per l'ambiente) e delle loro quantità.
Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono trasmettere, tramite il portale informatizzato gestito da ISPRA, una Notifica sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 105/2015, sulla base della quale sono censiti in un inventario nazionale predisposto dal Ministero dell’Ambiente.
Il gestore dello stabilimento è, altresì, tenuto a redigere il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e ad attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza, ai sensi dell’articolo 14 del decreto.
Per tali stabilimenti la normativa prevede specifiche attività di controllo (le verifiche ispettive sul Sistema di Gestione della Sicurezza e le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza), nonché attività di pianificazione del territorio e dell’emergenza.
Istruttorie dei Rapporti di Sicurezza |
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