La regola delle sommatorie
Ultima modifica 27/06/2016
Nel caso di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze/miscele pericolose in quantità inferiore ai valori limite indicati nell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 (Parte 1 e Parte 2), la verifica di assoggettabilità prosegue applicando la regola delle sommatorie. Si tratta di sommatorie pesate, dove la quantità qx di sostanza X (o categoria di sostanze pericolose) è rapportata al corrispondente valore limite indicato nella colonna 2 (stabilimento di soglia inferiore) o nella colonna 3 (stabilimento di soglia superiore) della parte 1 o 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015:
- sommatoria riferita ai valori limite per gli stabilimenti di soglia inferiore:
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + qn/QLn ≥ 1
- sommatoria riferita ai valori limite per gli stabilimenti di soglia superiore:
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + qn/QUn ≥ 1,
dove:
qx: quantità presente di sostanza pericolosa X (o categoria di sostanze) compresa nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1;
QLX: quantità limite corrispondente per la sostanza X (o categoria di sostanze) indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2 dell’Allegato 1;
QUX: quantità limite corrispondente per la sostanza X (o categoria di sostanze) indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2 dell’Allegato 1.
Tale regola è usata per valutare, complessivamente, i pericoli per la salute, quelli fisici e i pericoli per l’ambiente e deve essere, pertanto, applicata tre volte:
a) PERICOLI PER LA SALUTE: si sommano le sostanze e le miscele che rientrano nelle seguenti categorie della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015:
- H1 - tossicità acuta di categoria 1 (tutte le vie di esposizione),
- H2 - tossicità acuta di categoria 2 (tutte le vie di esposizione), tossicità acuta di categoria 3 (inalazione),
- H3 - tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola di categoria 1,
e le sostanze e le miscele specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 che presentano gli stessi pericoli per la salute (es. ammoniaca anidra).
b) PERICOLI FISICI: si sommano le sostanze e le miscele che rientrano nelle seguenti categorie della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015:
- P1a e P1b - esplosivi
- P2 - gas infiammabili
- P3a e P3b -aerosol infiammabili
- P4 - gas comburenti
- P5a, P5b, P5c - liquidi infiammabili
- P6a, P6b sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici,
- P7 liquidi e solidi piroforici
- P8 liquidi e solidi comburenti
e le sostanze e le miscele specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015 che presentano gli stessi pericoli fisici (es. GPL).
c) PERICOLI PER L'AMBIENTE: si sommano le sostanze e le miscele che rientrano nelle seguenti categorie della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015:
- E1 - pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o tossicità cronica 1
- E2 - pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2
e le sostanze e le miscele specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 che presentano gli stessi pericoli per l’ambiente (es. prodotti peroliferi).
Le disposizioni del D.Lgs. 105/2015 si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b), c), riferite rispettivamente alle quantità limiti della colonna 2 o 3, è MAGGIORE o UGUALE a 1.