La regola delle sommatorie

Ultima modifica 27/06/2016

Nel caso di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze/miscele pericolose in quantità inferiore ai valori limite indicati nell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 (Parte 1 e Parte 2), la verifica di assoggettabilità prosegue applicando la regola delle sommatorie. Si tratta di sommatorie pesate, dove la quantità qx di sostanza X (o categoria di sostanze pericolose) è rapportata al corrispondente valore limite indicato nella colonna 2 (stabilimento di soglia inferiore) o nella colonna 3 (stabilimento di soglia superiore) della parte 1 o 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015:

  • sommatoria riferita ai valori limite per gli stabilimenti di soglia inferiore:

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + qn/QLn ≥ 1

  • sommatoria riferita ai valori limite per gli stabilimenti di soglia superiore:

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + qn/QUn ≥ 1,

dove:

qx: quantità presente di sostanza pericolosa X (o categoria di sostanze) compresa nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1;

QLX: quantità limite corrispondente per la sostanza X (o categoria di sostanze) indicata nella colonna 2 della  parte 1 o della parte 2 dell’Allegato 1;

QUX: quantità limite corrispondente per la sostanza X (o categoria di sostanze) indicata nella colonna 3 della  parte 1 o della parte 2 dell’Allegato 1.

Tale regola è usata per valutare, complessivamente, i pericoli per la salute, quelli fisici e i pericoli per l’ambiente e deve essere, pertanto, applicata tre volte:

a)  PERICOLI PER LA SALUTE: si sommano le sostanze e le miscele che rientrano nelle seguenti categorie della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015:

  • H1 - tossicità acuta di categoria 1 (tutte le vie di esposizione),
  • H2 - tossicità acuta di categoria 2 (tutte le vie di esposizione), tossicità acuta di categoria 3 (inalazione),
  • H3 - tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola di categoria 1,

e le sostanze e le miscele specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 che presentano gli stessi pericoli per la salute (es. ammoniaca anidra).

b) PERICOLI FISICI: si sommano le sostanze e le miscele che rientrano nelle seguenti categorie della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015:

  • P1a e P1b - esplosivi
  • P2 - gas infiammabili
  • P3a e P3b -aerosol infiammabili
  • P4 - gas comburenti
  • P5a, P5b, P5c - liquidi infiammabili
  • P6a, P6b sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici,
  • P7 liquidi e solidi piroforici
  • P8 liquidi e solidi comburenti

e le sostanze e le miscele specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015 che presentano gli stessi pericoli fisici (es. GPL).

c)  PERICOLI PER L'AMBIENTE: si sommano le sostanze e le miscele che rientrano nelle seguenti categorie della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015:

  • E1 - pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o tossicità cronica 1
  • E2 - pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2

e le sostanze e le miscele specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 che presentano gli stessi pericoli per l’ambiente (es. prodotti peroliferi).

Le disposizioni del D.Lgs. 105/2015 si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b), c), riferite rispettivamente alle quantità limiti della colonna 2 o 3, è MAGGIORE o UGUALE a 1.

 

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