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Scheda 2 - NUOVA INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE

Cosa devo fare per sostituire una caldaia? Quali documenti devono essere rilasciati?

Quali sono i termini di adeguamento energetico da rispettare entro il 01/09/2020 che richiedono l'installazione di una caldaia a condensazione?

Esistono deroghe al rendimento minimo di combustione per canne ramificate o collettive?

Quali sono i limiti di emissione degli ossidi di azoto (NOX)?

Se si è installato un generatore di calore a basso valore di NOx collegato ad una canna fumaria collettiva ramificata, in deroga alla normativa regionale e nazionale, alla data del termine di adeguamento energetico dal 01/09/2020 è necessario cambiare nuovamente il generatore con uno a condensazione?

È possibile il distacco dall’impianto centralizzato?

Esistono dei casi di deroga che consentono di installare un impianto termico autonomo in caso di distacco in edifici assoggettati all’obbligo di avere un impianto centralizzato?

Quali impianti devono essere verificati ai sensi del d.m. 1/12/1975?

 

Cosa devo fare per sostituire una caldaia? Quali documenti devono essere rilasciati?

Per installare o sostituire una caldaia, bisogna rivolgersi ad una impresa abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; per impianti inferiori o uguale a 50 kW, l’impresa può fare anche il progetto. Per impianti di potenza maggiore ai 50 kW è necessario che l’impresa si avvalga di un progettista termotecnico abilitato.
Al termine dei lavori l’impresa deve rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità secondo il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 completa di:

  • progetto (deposito obbligatorio per impianti di potenza superiore a 50 kW);
  • relazione materiali utilizzati;
  • schema impianto;
  • certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali della ditta installatrice.

Se l’impianto è ad acqua calda e supera la potenza di 35 kW, è necessaria la pratica di cui al d.m. 1/12/1975, pratica ex ISPESL (ora INAIL- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
Se l’impianto supera la potenza di 116 kW è necessaria una pratica di prevenzione incendi.

La SCIA è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Durante la prima accensione, indipendentemente dalla potenza del generatore, deve essere redatto il rapporto di efficienza energetica (REE) e compilato il libretto di impianto sul CIT.
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Quali sono i termini di adeguamento energetico da rispettare entro il 01/09/2020 che richiedono l'installazione di una caldaia a condensazione?

Entro il 01/09/2020 tutti i generatori di calore dovranno rispettare i valori di rendimento previsti dalla DGR 4 agosto 2009 n.46-11968 della Regione Piemonte come indicato nell’allegato 5 che riportiamo integralmente qui di seguito.

Rimangono le deroghe per i generatori collegati a canne collettive.

ALLEGATO 5

Rendimenti di combustione dei generatori calore

Lettera a)

Il valore minimo del rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, richiesto ai generatori di calore è calcolabile mediante la seguente espressione:

ηg = (93+2Log Pn)  (valore in %)

dove “Log Pn” è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Lettera b)

Il valore minimo del rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effet- tiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, richiesto ai generatori di calore da installarsi con collegamento a canne fumarie collettive ramificate(UNI 10640), è calcolabile mediante la seguente espressione:

ηg = (87+2Log Pn)  (valore in %)

dove “Log Pn” è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Lettera c)

Il valore minimo del rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effet- tiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, richiesto ai generatori di calore da installarsi con collegamento a canne fumarie collettive (UNI 10641), è calcolabile mediante la seguente espressione:

ηg = (90+2Log Pn)  (valore in %)

dove “Log Pn” è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Lettera d)

I sistemi di generazione di calore ad aria calda devono garantire un valore di rendimento di combustione, riferito ad un funzionamento a potenza nominale e in condizioni operative, non inferiore a quello di seguito indicato:

ηg = (90+2Log Pn)  (valore in %)

dove “Log Pn ” è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore.

Il valore del rendimento misurato sul generatore viene riportato sul Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, rilasciato dal manutentore o dall’installatore alla prima accensione, ed ha un’incertezza di misura di ±2 punti percentuali, previsti dalla norma UNI 10389:2019. Il valore da riportare sul REE deve essere maggiorato di 2 punti percentuali.

Nulla cambia in merito ai limiti di emissione degli ossidi di azoto per i quali i termini di adeguamento sono scaduti il 01/09/2018.

Esistono deroghe al rendimento minimo di combustione per canne ramificate o collettive?

Le indicazioni a livello comunitario tendono all’utilizzo di generatori di calore ad alto rendimento; queste prestazioni sono raggiungibili solo con generatori a condensazione che recuperano gran parte del calore contenuto nei fumi.

La normativa italiana e quella piemontese sono allineate a questo principio ed è possibile derogare a questo obbligo solo in caso di generatori che scaricano i fumi in canne fumarie collettive ramificate (UNI 10640) o collettive (UNI 10641) perché prevalgono le esigenze di sicurezza. Si veda Scheda specifica sull’evacuazione dei fumi.
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Quali sono i limiti di emissione degli ossidi di azoto (NOX)?

 

Tipo di combustibile

Requisiti emissivi (NOx espresso come NO2 (mg/kWh))

Combustibili gassosi[1]

≤80 o ≤70 se Pn <35 kW

Combustibili liquidi[2] (incluse le biomasse liquide[3])

≤80

deroga a 120 mg/kWh fino a 1/9/2010 (ovvero qualora siano verificate le tre condizioni[4])

Combustibili solidi (escluse le biomasse solide e la legna da ardere)

≤80

Il valore di Pn è da intendersi riferito alla somma delle potenze termiche dei singoli focolari costituenti l’impianto termico

Per tenere in giusta considerazione l’incertezza correlata alle misurazioni, i limiti di emissione previsti dalla normativa regionale vigente si intendono rispettati da un generatore di calore installato se risulta verificata la seguente condizione:

  Femisurata –T ≤ Felim

  dove:

 Femisurata è il fattore di emissione ricavato dalla concentrazione misurata;

 T pari a 20 mg/kWh è il termine che tiene conto delle incertezze relative alla misura;

 Felim è il fattore di emissione limite della Tabella

Se tale condizione non è verificata il generatore di calore dovrà essere sostituito.

Per i generatori installati prima del 24/2/2007 vi è un obbligo di adeguamento ai limiti di NOx su riportati secondo il calendario riportato nella seguente tabella estratta dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009.

Potenza termica nominale Combustibile Termine di adeguamento
Pn < 35 kW GN, GPL, gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri del petrolio, biodiesel, biogas Per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro il 24.02.2007: 01/09/2018; così come modificato dalla d.g.r. n. 29-3386 del 30.05.2016 Per tutti gli altri impianti: 01/09/2016; così come modificato dalla d.g.r. n. 60-871 del 29.12.2014
35 kW ≤ Pn ≤ 300 kW GN, GPL, gas di città

Per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro il 24.02.2007: 01/09/2018; così come modificato dalla d.g.r. n. 29-3386 del 30.05.2016

Per tutti gli altri impianti: 01/09/2016 così come modificato dalla d.g.r. n. 60-871 del 29.12.2014
Pn > 300 kW Olio combustibile e emulsioni acqua-olio combustibile, biomasse liquide (oli vegetali grezzi) nonché tutti i combustibili solidi (secondo le taglie di Pn previste al titolo I del d.lgs. 152/2006) escluse le biomasse solide e la legna da ardere

Per impianti a olio combustibile e emulsioni acqua-olio combustibile: 30/06/2012; così come modificato dalla d.g.r. n. 18-2509 del 03.08.2011

Per tutti gli altri impianti: 01/9/2011
35 kW ≤ Pn ≤ 1 MW Gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri del petrolio, biodiesel, biogas

Per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro il 24.02.2007: 01/09/2018; così come modificato dalla d.g.r. n. 29-3386 del 0.05.2016

Per tutti gli altri impianti: 01/09/2016; così come modificato dalla d.g.r. n. 60-871 del 29.12.2014
300 kW ≤ Pn ≤ 1 MW GN, GPL, gas di città

Per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro il 24.02.2007: 01/09/2018; così come modificato dalla d.g.r. n. 29-3386 del 0.05.2016

Per tutti gli altri impianti: 01/09/2016; così come modificato dalla d.g.r. n. 60-871 del 29.12.2014
Pn > 1 MW GN, GPL, gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio, biodiesel, biogas

Per impianti a gasolio ed altri distillati leggeri del petrolio, emulsioni acqua-gasolio, biodiesel: 30/06/2012; così come modificato dalla d.g.r. n. 18-2509 del 03.08.2011

Per tutti gli altri impianti: 01/9/2011

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Se si è installato un generatore di calore a basso valore di NOx collegato ad una canna fumaria collettiva ramificata, in deroga alla normativa regionale e nazionale, alla data del termine di adeguamento energetico dal 01/09/2020 è necessario cambiare nuovamente il generatore con uno a condensazione?

In questo caso la deroga vale per il rendimento di combustione e quindi il generatore non deve essere di nuovo sostituito.

N.B. La valutazione sul tipo di generatore da sostituire deve sempre essere effettuata da un tecnico abilitato di comprovata esperienza che valuti tutte le condizioni in opera.

È possibile il distacco dall’impianto centralizzato?

L'articolo 1118 del Codice Civile consente di rinunciare all'utilizzo dell'impianto termico centralizzato rispettando le condizioni da esso dettate e di seguito riportate:

"Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma."

Nello "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" approvato con la DGR 46-11968 del 4 agosto 2009, al punto 1.4.9 è riportato il principio per cui in Regione Piemonte " Gli impianti termici installati in edifici di cui alla Scheda 1 (E. 1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme. E. 1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
E. 1 (3) Albergo, pensione ed attività similari) con un numero di unità abitative superiore a 4 devono essere di tipo centralizzato e dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa".

Pertanto in Regione Piemonte in un edificio costituito da più di 4 unità abitative è sì ammesso il distacco dall'impianto centralizzato (come consentito dal Codice Civile) ma è vietata l'installazione di un impianto termico autonomo in sostituzione di quello centralizzato.


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Esistono dei casi di deroga che consentono di installare un impianto termico autonomo in caso di distacco in edifici assoggettati all’obbligo di avere un impianto centralizzato?

Sì, ma sono limitati a pochi specifici casi previsti dallo "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" approvato con DGR 46-11968 del 4 agosto 2009.

È ammissibile l’installazione di un impianto autonomo a seguito del distacco dall’impianto centralizzato:

1)    negli edifici di cui alla Scheda 1 (E. 1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme. E. 1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili E. 1 (3) Albergo, pensione ed attività similari) ubicati nei Comuni turistici (come definiti da apposito provvedimento dell’Amministrazione provinciale a seguito della DGR 9-9082 del 16 aprile 2003) e caratterizzati da un rapporto tra il numero complessivo di abitazioni ed il numero di abitazioni con almeno una persona dimorante abitualmente superiore a 6. Tale rapporto deve essere calcolato utilizzando i dati riportati nel più recente censimento ISTAT e pubblicato sul sito internet del singolo comune turistico;

1)    nelle attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, facenti parte di edifici classificati nella categoria E(1) del d.p.r. 412/1993, qualora prevedano l’installazione di sistemi di climatizzazione basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell’Allegato 4 della deliberazione di Giunta regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009 e agli eventuali limiti più restrittivi previsti dalla normativa nazionale;

2)    qualora l’impianto termico centralizzato a servizio di unità abitative negli edifici di cui alla Scheda 1, per cause di forza maggiore non risulta in grado di erogare in maniera regolare il servizio (ad esempio nel caso di sospensione della fornitura del combustibile per morosità). In tale caso, fermo restando che la soluzione progettuale scelta non può determinare un peggioramento sia delle prestazioni energetiche sia delle emissioni in atmosfera rispetto alla configurazione iniziale, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che confronti le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale scelta deve essere motivata mediante relazione tecnica, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:

a)  impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;

b)  impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;

c)   le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;

d)  impianto centralizzato di cogenerazione;

e)  stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014.

 

In ogni caso, devono essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di preservare l’integrità dell’impianto centralizzato esistente, con particolare riferimento al sistema di distribuzione, in maniera tale da renderne possibile il suo ripristino e facilitare eventuali futuri allacciamenti alla rete di teleriscaldamento.
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Quali impianti devono essere verificati ai sensi del d.m. 1/12/1975?

Secondo l’art. 22 del d.m. 1/12/75, “gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h (116 kW), devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. (ora ARPA) ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo” ogni cinque anni,

Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente.

Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole.

Nel caso in cui non sia stato rilasciato il libretto matricolare da parte di INAIL (ex ISPESL), il responsabile dell’impianto deve comunque provvedere alla taratura dei dispositivi di sicurezza ai sensi della norma UNI 8364-3 del 2007 punto 5.10.1 o in alternativa, devono essere sostituiti.

 

OBBLIGO VERIFICA PERIODICA QUINQUENNALE GENERATORI DI CALORE
Luogo installazione impianto P ≤35 kW 35 kW < P ≤ 116 kW P > 116 kW Riferimento legislativo Soggetto verificatore
Ambienti di vita NO SI (solo per impianti dove esiste l'obbligo di nomina dell'amministratore SI Art. 22 D.M. 1/12/1975 ARPA PIEMONTE    **
Ambienti di lavoro (impianti per riscaldamento ambienti e per produzione acqua calda sanitaria NO NO SI Art. 22 D.M. 1/12/1975 ARPA PIEMONTE    **
Ambienti di lavoro (impianti asserviti ad un processo produttivo) NO NO SI Art. 71 comma 11 DlLgs 81/2008 e D.M. 11/04/2011 ARPA PIEMONTE E SOGGETTI ABILITATI    **
**  Le verifiche periodiche potranno essere richieste solo ed esclusivamente successivamente la prima verifica sul luogo di impianto da parte dell'INAIL / ISPESL con rilascio del libretto matricolare


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[1] Es. Gas metano, GPL

[2] Es. Gasolio

[3] Es. Olio di colza

[4] 1) non siano disponibili, sul mercato, generatori di calore aventi la potenza termica nominale di interesse, in grado di rispettare, mediante tecnologie primarie di combustione, la prestazione emissiva relativa agli ossidi di azoto (NOx) pari ad 80 mg/kWht. Tale condizione non è verificata quando i generatori medesimi siano reperibili presso almeno tre produttori indipendenti operanti sul mercato europeo;

2) non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare altri combustibili per i generatori di calore;

3) non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l’utenza termica altrimenti servita dal generatore di calore in questione.

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