Ente Terzo

Cos'è un "ente terzo" nel campo dei controlli ambientali

 

La terzietà delle “autorità ispettive” in campo dei controlli ambientali è definita dalla Raccomandazione 2001/331/EC al capo II n.4

a) Le ispezioni ambientali possono essere effettuate dalle pubbliche autorità a livello nazionale, regionale o locale, istituite o designate dagli Stati membri e competenti per le materie oggetto della presente raccomandazione.

b) Gli organismi di cui alla lettera a) possono, ai sensi della rispettiva legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente raccomandazione, sotto la loro autorità e supervisione, a qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico o privato, purché esso non abbia alcun interesse privato nel risultato delle ispezioni che effettua.

c) Gli organismi di cui alle lettere a) e b) sono definiti “autorità ispettive”.

 

ARPA Piemonte rientra oggettivamente in questa definizione, oltre a quanto previsto dalla normativa che regola ARPA Piemonte.

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