Arpa Piemonte non è dotata di organi interni di indirizzo politico-amministrativo. Considerato che gli incarichi apicali dell'Agenzia (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore tecnico) sono mutuati dalla normativa nazionale, regionale e collettiva sulla sanità pubblica, le informazioni sono contenute nella sezione "Incarichi amministrativi di vertice", a cui si rinvia.
Comitato Regionale di Indirizzo
2019
D.P.G.R. 27 Novembre 2019, n. 69
XI Legislatura. Ricostituzione del Comitato regionale di indirizzo ARPA ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 "Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)"
2016
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 dicembre 2016 n. 93 "Ricostituzione del Comitato regionale di indirizzo ARPA ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 26/09/2016 n. 18 (nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte - ARPA).
Si riporta l'art. 20 della Legge Regionale 18/2016
1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di indirizzo, al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dall'ARPA, nonché del loro coordinamento con le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il Comitato regionale di indirizzo definisce altresì le forme di integrazione e di coordinamento delle attività delle strutture periferiche dell'ARPA con i servizi delle corrispondenti amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Torino e con i dipartimenti di prevenzione delle ASL.
2. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:
a) ll Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
b) gli assessori regionali all'ambiente e alla sanità;
c) gli altri assessori regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del Comitato;
d) i presidenti delle province e il sindaco della Città metropolitana di Torino o i loro delegati;
e) il presidente e quattro componenti del Consiglio delle autonomie locali, di cui due rappresentanti dei comuni montani.
3. Il Comitato regionale di indirizzo adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture degli enti competenti in materia, dell'ARPA e dei dipartimenti di prevenzione delle ASL.4.
4. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.
5. Il Comitato regionale di indirizzo si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne richiede la convocazione per l'espletamento della propria attività di vigilanza, oppure quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPA.
6. Al Comitato regionale di indirizzo sono inviati il bilancio di previsione finanziario, il rendiconto, i programmi annuali e pluriennali, nonché la relazione annuale di cui all'articolo 11, comma 7, lettera h) . Ai fini del coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione sono altresì inviati al Comitato regionale di indirizzo i programmi annuali e pluriennali dei dipartimenti di prevenzione delle ASL; in ordine a detti atti il Comitato regionale di indirizzo esprime eventuali osservazioni entro venti giorni dalla loro ricezione.
7. Il Comitato regionale di indirizzo si avvale di un proprio comitato tecnico composto:
a) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;
b)dal responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità;
c) dai responsabili delle ulteriori strutture regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del comitato tecnico;
d) da un rappresentante della Città metropolitana di Torino e di ciascuna provincia;
e) da un rappresentante dei comuni, designato dal Consiglio delle autonomie locali.
8. Al comitato tecnico sono demandate le funzioni di istruttoria e di esecuzione delle decisioni del Comitato regionale di indirizzo.
9. Il Comitato regionale di indirizzo trasmette annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio regionale una relazione sull'andamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione.