Occhio al greenwashing: a difesa dei consumatori per la transizione verde
Il Parlamento Europeo pone un freno alle indicazioni ambientali generiche sui prodotti come “rispettoso dell’ambiente”, “verde”, “naturale”, “bio”, “a impatto zero” o “carbon neutral”, se non supportate da prove scientifiche e trasparenti.
È stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 marzo 2024 la Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dall’informazione ambientale scorretta (c.d. divieto di greenwashing). La nuova Direttiva modifica le direttive sui diritti dei consumatori e sulle pratiche commerciali sleali, al fine di proteggere i consumatori da asserzioni commerciali ingannevoli, nonché ad aiutarli a compiere scelte di acquisto più responsabili.
A tal fine, vengono aggiunte all’elenco UE delle pratiche commerciali vietate, una serie di strategie di marketing scorrette legate al c.d. greenwashing (ambientalismo di facciata) e all’obsolescenza precoce dei beni. Tali pratiche in Italia sono prese in considerazione dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che ha un potere sanzionatorio anche perchè limitano l'eco-innovazione e rischiano di screditare le eco-certificazioni serie.
La nuova Direttiva include nell’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali:
- esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche (es. Ecolabel EU o certificato di agricoltura biologica)
- formulare un’asserzione ambientale generica per la quale l'azienda è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
- pubblicizzare prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili e con scadenze precise
- pubblicizzare. come vantaggi per i consumatori. elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche principali del prodotto o dell’impresa
- asserire, in base ad una mera compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
- presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione come se fossero un tratto distintivo dell’offerta.
Sono inoltre vietate:
- indicazioni infondate sulla durata del prodotto
- inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario
- false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.
Gli Stati membri avranno tempo sino al 27 marzo 2026 per recepirla nel diritto nazionale.
Arpa Piemonte promuove comportamenti e consumi sostenibili anche attraverso l'uso di certificazioni ambientali di prodotto e in particolare il sistema di etichettatura ecologica Ecolabel Eu rivolgendosi sia al mondo dell'impresa sia alla cittadinanza (adulti e studenti) con una mostra dedicata e seminari.
Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara
Istituto Pininfarina di Moncalieri
IIS Dalla Chiesa Spinelli di Omegna