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Nuove regole per ottenere l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e disposizioni transitorie

13 gennaio 2021

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020 il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto in vigore entrano il 30 settembre 2021, ossia decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile.

In particolare, vengono modificate le modalità di accesso agli esami di abilitazione.

Per accedere agli esami per il rilascio dei patentini di abilitazione (art. 3) è necessario frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica il cui accesso è regolato dai requisiti previsti all’articolo 4. Contenuti, durata e modalità di svolgimento dei corsi sono indicati nell’allegato II del DM 94/2020.

A partire dal 30 settembre 2021, non sarà pertanto più necessario per accedere agli esami:

  • il rilascio da parte di Arpa del libretto di tirocinio
  • l’accertamento da parte di tecnici Arpa del tirocinio

Un’ulteriore variazione introdotta dal nuovo DM riguarda le sedi e i mesi di svolgimento (articolo 8 e allegato I), per il Piemonte che sono riportati nella seguente tabella:

Gennaio - Febbraio

Torino

Marzo - Aprile

Novara - Verbania

Giugno - Luglio

Biella - Vercelli

Settembre - Ottobre

Cuneo

Ottobre - Novembre

Asti - Alessandria

 

Nel periodo transitorio vale quanto indicato all’articolo 11 (Disposizioni transitorie finali), secondo cui le sessioni di esame già pubblicate prima del 30 settembre 2021, restano disciplinate dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974 che verrà abrogato in tale data.

Fino al 30 settembre 2021 risulta, pertanto, ancora in vigore la necessità di allegare alla domanda di ammissione all’esame di abilitazione il libretto personale di tirocinio (Art 3.), rilasciato da Arpa secondo le modalità dell’articolo 5.

Si fa presente a tale proposito quanto previsto dal DM 1/3/74 sulla durata dei tirocini, ancora necessari prima del 30 settembre 2021, e riportato nella seguente tabella

 

giornate lavorative

Riduzione di 1/3

Riduzione di 1/2

1° grado

180

Durata ridotta di un terzo in favore dell'aspirante in possesso di:

a) certificato di frequenza, con buon esito, di un corso per conduttori di generatori di vapore, relativo al grado che intende conseguire, autorizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) certificato di abilitazione di 3° e 4° grado ai fini del conseguimento dell'abilitazione immediatamente superiore.

Le riduzioni suddette non sono cumulabili fra loro

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una sessione di esami per essere ammesso ad altra sessione di esami deve compiere un tirocinio supplementare, di durata pari alla metà del periodo di tirocinio prescritto per il tipo di abilitazione per il conseguimento della quale non è stato riconosciuto idoneo

2° grado

240

3° grado

180

4° grado

150

 

Nel periodo transitorio sono inoltre ancora valide in Piemonte le seguenti sessioni d’esame previste prima dell’entrata in vigore delle nuove regole:

Alessandria

Gennaio - Febbraio 2021

Novara

Marzo - Aprile 2021

Torino

Maggio - Giugno 2021

 

La sessione di Cuneo prevista a settembre-ottobre 2021 è a cavallo dell’entrata in vigore delle nuove regole per cui dipenderà dalla data di pubblicazione del bando.

Si tenga presente che i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando per cui è necessario valutare se ci sono i tempi necessari per effettuare il tirocinio che, come sopra riportato, variano in funzione del grado di abilitazione richiesto.

 

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