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Esposizione a campi elettromagnetici: cosa cambia con la pubblicazione del Decreto Sviluppo

25 ottobre 2012

Il nuovo Decreto Sviluppo Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (DL n° 179 del 18/10/2012 pubblicato sulla G.U. n° del 19/10/2012) ha modificato alcuni aspetti della normativa sulla protezione della popolazione da esposizioni a radiazioni elettromagnetiche emesse da ripetitori per telefonia mobile e trasmettitori radiotelevisivi.

Tutti i valori di riferimento per l’esposizione umana, limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità, non dovranno essere valutati più sulla sezione verticale del corpo umano ma ad una sola altezza: 1,50 m.

I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dovranno essere intesi come media dei valori nell’arco delle 24 ore e non più come media su qualsiasi intervallo di sei minuti. Questa variazione tiene conto del fatto che valori di attenzione e obiettivi di qualità sono riferiti ad esposizioni prolungate nel tempo.

Le aree a permanenza prolungata dove devono essere applicati i valori di attenzione sono state ulteriormente specificate con particolare riferimento alle pertinenze esterne degli edifici.

Le modalità di valutazione preventiva degli impianti e di misura dei livelli di esposizione dovranno essere effettuate sulla base di dati mediati sulle 24 ore. Mentre per le valutazioni teoriche preventive all’installazione si prevede una successiva elaborazione di Linee Guida a cura del Sistema delle Agenzie per l’ambiente, per quanto riguarda le misure si rimanda ad eventuali specifiche norme emanate dal CEI, oltre alla norma CEI 211-7.

Tali variazioni comportano:

  • Minore ambiguità nell’individuazione delle pertinenze esterne degli edifici soggette all’applicazione del valore di attenzione.

  • La possibile esposizione a livelli di campo elettromagnetico a radiofrequenza maggiori di 6 V/m per limitati periodi nell’arco della giornata a causa del fatto che i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità devono intendersi quali medie sulle 24 ore.

  • Maggiori oneri per l’attività di controllo a causa della necessità di effettuare misure della durata di 24 ore per attestare un eventuale superamento del valore di attenzione. Tali misure risultano, inoltre, non facilmente realizzabili a causa dell’assenza di specifiche norme tecniche nonché di strumenti adeguati in commercio.

Ecco il Decreto

 

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