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Smog: la Regione approva il primo pacchetto di misure dell'Accordo Padano

20 ottobre 2017

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il primo pacchetto di misure antismog previste dall’Accordo per la qualità dell’aria nel bacino padano, sottoscritto il 9 giugno scorso da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. La misura più rilevante è l’adozione del “semaforo”, comune a tutte le aree interessate, per l’individuazione e la gestione del perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera.

 “L’accordo per la qualità dell’aria nel bacino padano entra nel vivo – ha detto l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia – e l’adozione delle prime misure è il primo tassello verso un approccio condiviso alla risoluzione del problema dell’inquinamento atmosferico. Solo con l’impegno di tutti i soggetti interessati, dalle amministrazioni pubbliche ai singoli cittadini, mediante l’adozione di comportamenti improntati alla sostenibilità ambientale, possiamo raggiungere risultati concreti”.

 “A supporto dell’applicazione del semaforo – ha aggiunto il direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto –  i tecnici di Arpa forniranno un aggiornamento costante del quadro conoscitivo, derivante dalle misure delle centraline per la qualità dell’aria e dai sistemi modellistici operativi di previsione della concentrazione degli inquinanti”.

Il “semaforo antismog”, diverso rispetto a quello sperimentato l’anno scorso in regione, è uniformato per tutte le regioni interessate, ed è articolato in questo modo:

Un primo livello arancione, che si attiva dopo 4 giorni di superamento consecutivi della soglia del limite di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10;

Un secondo livello rosso, che si attiva dopo 10 giorni di superamento consecutivi della soglia del limite di 50 µg/m3.

I giorni per la verifica sono fissi e sono il lunedì e il giovedì e il rientro può avvenire dopo due giorni consecutivi misurati al di sotto dei 50 µg/m3, oppure in caso in cui  si abbia un giorno misurato misurato al di sotto di 50 µg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni  favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Le limitazioni applicate riguardano soprattutto il traffico, in particolare:

  • Livello arancione

Limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30;

  •  Livello rosso

Limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria  8.30 – 12.30

 

Oltre a queste misure ve ne sono altre che limitano l’utilizzo della biomassa per riscaldamento, vietano qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto, limitano la temperatura media delle abitazioni private e degli esercizi commerciali a 19° con tolleranza di 2° C, vietano lo spandimento di liquami zootecnici.

Queste misure temporanee sul territorio piemontese si applicano obbligatoriamente nelle aree urbane dei comuni facenti parte dell’agglomerato di Torino e nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2016, nei quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto (NO2) per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque anni. Le misure risultano obbligatorie nei comuni di cui sopra e in cui è operativo un servizio di trasporto pubblico locale, mentre sono facoltative per tutti gli altri comuni. Per il 2017 le misure temporanee dovranno essere applicate entro il 30 ottobre 2017.

Oltre alle misure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, la Giunta ha approvato anche una serie di provvedimenti strutturali, quali:

  • La limitazione della circolazione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1 ottobre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30,  per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”. La limitazione è estesa alla categoria “Euro 4” entro il 1 ottobre 2020, alla categoria “Euro 5” entro il 1 ottobre 2025. La limitazione si applica nelle aree urbane dei comuni facenti parte dell’agglomerato di Torino e nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2016, nei quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque anni e dotati di un servizio di trasporto pubblico locale;

 

  • Il divieto, a partire dal 1 ottobre 2018, nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni rilevanti, di ricorrere all’impiego della combustione di biomassa, per assicurare il raggiungimento del 50% della percentuale di fabbisogno energetico dell’edificio, nei comuni in cui risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque;

 

  • Il divieto, a partire dal 1 ottobre 2018 nel caso di bandi che utilizzano fondi strutturali finalizzati all’efficientamento energetico, di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei comuni presso i quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non consecutivi negli ultimi cinque;

 

  • L’obbligo di utilizzare, a partire dal 1 ottobre 2018,  nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW: pellets certificati che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine;

  • Il divieto di combustione all’aperto dei residui vegetali nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell’anno successivo.
 

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