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D.M. 11 aprile 2011 verifiche periodiche secondo la nuova disciplina

Le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento elencati nell'allegato VII del D.lgs.81/08

 

Entrata in vigore

In G.U. del 29 aprile 2011, n° 98, S.O. n°111 è stato pubblicato il D.M.11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 c.13 del medesimo decreto legislativo.

Il D.M.11 aprile 2011, a seguito della proroga fissata dal D.M. 20 gennaio 2012 pubblicato su GURI n. 19 del 24 gennaio 2012, entra in vigore 390 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. (23 maggio 2012).

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro.

Successivamente, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla prima) le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del Dlgs 81/08.

Della prima delle verifiche periodiche il soggetto titolare è l’INAIL (ex ISPESL), mentre delle verifiche periodiche successive alla prima in Regione Piemonte il soggetto titolare è Arpa.

La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta.

Di seguito si riassumono i principali adempimenti cui è sottoposto il datore di lavoro per la richiesta di effettuazione delle verifiche periodiche ai soggetti titolari della funzione (INAIL per la prima, Arpa per le successive).

La prima delle verifiche periodiche: fare riferimento all’INAIL

 

Verifiche periodiche successive alla prima

Quando richiederla

Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere ad Arpa l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima. In mancanza di tale requisito si considererà la data di ricezione della domanda.

Come richiederla

All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l’Arpa può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni.

Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco regionale messo a disposizione da Arpa. Con l’iscrizione in tale elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto temporale del termine dei 30 giorni.

Tutti gli apparecchi devono essere dotati del numero di matricola rilasciato da ENPI / ISPESL / INAIL.
Per gli apparecchi sprovvisti, il datore di lavoro dovrà richiederlo alla sede INAIL competente.

Le richieste di verifica periodica, che possono essere evase ricorrendo al proprio personale o ai soggetti abilitati, andranno effettuate utilizzando esclusivamente l’apposito software Arpa VIP


Esecuzione della verifica

L’Arpa è tenuta ad effettuare la verifica periodica direttamente (con proprio personale) o avvalendosi del soggetto abilitato dell’elenco regionale, indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica periodica entro 30 giorni dalla richiesta.

 

Allegato VII D.lgs. 81/2008

 

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