Verifica periodica apparecchi a pressione
Secondo il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 art. 71 comma 11 come modificato dalla Legge 98/2013, il Datore di Lavoro ha l’obbligo sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il Decreto legge 81/08 e s.m.i. e il D.M.11 aprile 2011 disciplinano le modalità di effettuazione delle verifiche, e il Datore di Lavoro ha l’obbligo di attivarsi per ottenere la verifica delle attrezzature di lavoro possedute secondo le cadenze previste nell’allegato VII del D.Lgs 81/2008.
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono attività tecniche specialistiche di prevenzione, tendenti ad accertare lo stato di manutenzione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
L’attività di verifica periodica degli apparecchi a pressione consiste nel controllo della stabilità delle membrature e dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza e regolazione delle seguenti attrezzature:
- generatori di vapore e di acqua surriscaldata,
- recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e gas,
- recipienti a gas e recipienti a vapore,
- serbatoi per GPL
- recipienti semplici a pressione con p.v. ≥8000 e p.s. > 12 bar,
- forni industriali e forni per oli minerali,
- attrezzature a pressione in accordo alla direttiva 97/23/CE PED,
- attrezzature a pressione trasportabili di cui al D.M.12/09/1925 e s.m.i.,
- attrezzature di lavoro - Gruppo GVR. (DM 11 aprile 2011)
La scadenza delle verifiche periodiche sono individuate nelle tabelle del D.M. 329/04 e nell’allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008.
E’ fatto obbligo all’utente che ha installato una attrezzatura, tubazione o insieme a pressione rientrante nel campo di applicazione della normativa, dichiararne la messa in servizio dei medesimi prima del loro utilizzo. (art.6 DM 329/04)
Impianti di riscaldamento industriali e civili
Sono soggetti a verifica ogni 5 anni gli impianti di riscaldamento ad acqua calda aventi potenzialità al focolare superiore a 100.000 kcal (116,4 kW); in ambito civile sono soggetti a verifica quinquennale anche gli impianti con potenza compresa fra 30.000 e 100.000 kcal (34,9 e 116,4 kw) qualora assoggettati all’art. 1129 del codice civile.
La nostra Agenzia, avvalendosi della pluriennale esperienza e professionalità dei propri tecnici, effettua le verifiche periodiche delle attrezzature di cui sopra.
Le verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
Arpa Piemonte è dotata di un software per la gestione delle richieste di verifica periodica. Le richieste devono essere effettuate accedendo direttamente al portale ArpaVIP secondo le modalità in esso indicate.
tariffario per le prestazioni delle verifiche impiantistiche
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