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La Procedura di Bonifica

 

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è entrato in vigore il 29 aprile 2006 e  sostituisce gran parte della normativa ambientale vigente fino a quella data.

Le norme in materia di bonifiche dei siti contaminati sono contenute nel Titolo V della Parte quarta e in particolare in 15 articoli e 5 allegati; la definizione delle competenze in relazione a quanto disposto dalla Parte quarta è contenuta agli articoli dal 195 al 198 del Titolo I (Capo II).
Fra le modifiche al D.Lgs. 152/2006 che riguardano aspetti legati alla bonifica dei siti contaminati si segnala quanto introdotto dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (art. 2, c.43 e 43 bis)

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Figura 1 – Schematizzazione dei riferimenti normativi

L'ambito di applicazione del quadro normativo, enunciato nell'articolo 239, comprende i siti contaminati ed esclude l'abbandono dei rifiuti (che viene disciplinato dalla Parte quarta del decreto) e gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali.

L'articolo 240 introduce le definizioni di sito potenzialmente contaminato, sito non contaminato e sito contaminato; introduce poi i parametri ed i criteri di distinzione che indirizzano le procedure amministrative ed operative.
In particolare vengono definite le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), come livelli di contaminazione delle matrici ambientali superati i quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'esecuzione di un'analisi di rischio sito-specifica finalizzata al calcolo delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
Le CSR rappresentano sia i livelli di contaminazione, superati i quali è necessario procedere alla bonifica del sito, sia i valori obbiettivo della bonifica stessa.
La definizione stessa di “sito contaminato” è conseguentemente funzione del superamento delle CSR e non di un limite tabellare mentre le CSC, che sono riportate nell'Allegato 5 al decreto, concorrono a definire i siti potenzialmente contaminati.

Obbligo di bonifica

L'articolo 242 sancisce che al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o quando esista il sospetto di una possibile contaminazione, il soggetto responsabile debba attivare le misure d'emergenza atte a mitigare gli effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento.

Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con le rispettive CSC (riportate nell'Allegato 5 al decreto).
Se risultano inferiori, il procedimento si chiude; se risultano superiori, il sito viene definito potenzialmente contaminato.

L'iter amministrativo che ne deriva (Figura 2) coinvolge il soggetto responsabile e le pubbliche amministrazioni e comporta la progettazione e l'esecuzione di un piano di caratterizzazione (secondo l'Allegato 2 al decreto) finalizzato anche alla successiva applicazione della analisi di rischio sito specifica (secondo quanto indicato nell'Allegato 1 e come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4).
In Piemonte la DGR n. 30-2905 del 22 maggio 2006 sancisce che gli adempimenti dell'art. 242 sono di competenza comunale.

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Figura 2 – Iter amministrativo derivante dai risultati dell'indagine preliminare

Qualora le concentrazioni presenti in sito siano inferiori ai risultati dell'analisi di rischio sito specifica (CSR) non v'è obbligo di bonifica. Tuttavia il soggetto responsabile deve proporre un piano di monitoraggio (Figura 3).

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Figura 3 – Iter amministrativo del piano di monitoraggio in caso di non superamento CSR.

Se invece le concentrazioni presenti risultano superiori alle CSR, il sito viene definito “contaminato“ e l'obbligo di bonifica prevede l'elaborazione e la successiva messa in atto di un progetto operativo finalizzato alla riconduzione ad accettabilità del rischio connesso allo stato di contaminazione (Figura 4).

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Figura 4 – Iter dell'elaborazione e della messa in atto di un progetto operativo in caso di superamento CSR

Tipologie di intervento

L'Allegato 3 al testo del decreto definisce i criteri generali per la scelta e la realizzazione delle varie tipologie di intervento in relazione allo stato di contaminazione e di utilizzo del sito ed in particolare prevede le seguenti misure:

- messa in sicurezza d'urgenza: insieme di interventi miranti a rimuovere le fonti primarie e secondarie, a contenere la diffusione dei contaminanti ed impedirne il contatto diretto con la popolazione.
Le principali tipologie di messa in sicurezza d'urgenza sono:

          la rimozione di rifiuti, lo svuotamento delle vasche, la raccolta di sostanze pericolose;

          il pompaggio di liquidi galleggianti sotterranei e superficiali;

          l'installazione di recinzioni ed opere di contenimento;

          le coperture e le impermeabilizzazioni temporanee.

Nel caso di adozione di queste tipologie di intervento devono anche essere previste attività di monitoraggio.

- messa in sicurezza operativa: insieme di interventi applicati su siti contaminati con attività produttive in esercizio.
Tali interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la salute umana o ambientale attraverso il contenimento dei contaminanti all'interno dei confini del sito, alla protezione delle matrici ambientali, alla graduale eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie medianti tecniche che siano compatibili con il proseguimento delle attività produttive svolte nel sito.
Le principali tipologie di misure di messa in sicurezza operativa sono suddivise in misure mitigative e in misure di contenimento:

misure mitigative:

       sistemi di emungimento;

       trincee drenanti;

       sistemi di ventilazione del sottosuolo ed estrazione dei vapori;

       sistemi gestionali di pronto intervento.

misure di contenimento:

       misure di sbarramento di tipo passivo;

       misure di sbarramento di tipo attivo;

       misure di sbarramento di tipo reattivo.

- bonifica e ripristino ambientale/messa in sicurezza permanente: insieme di interventi che possono realizzarsi su siti contaminati non interessati da attività produttive in esercizio al fine di renderli fruibili per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici.
La definizione degli obbiettivi di bonifica/messa in sicurezza permanente, determinati dall'analisi di rischio sito specifica, tiene conto anche della specifica destinazione d'uso del sito.

Gli interventi sono classificati in tre categorie:

       interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo;

       interventi ex-situ on site: con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell'area del sito stesso e possibile riutilizzo.

       interventi ex-situ off-site: con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato fuori dal sito stesso, per avviare i materiali negli impianti di trattamento autorizzati o in discarica.

Caratterizzazione dei siti contaminati

L'Allegato 2 del decreto definisce i criteri e le modalità di progettazione ed esecuzione della caratterizzazione ambientale per un sito potenzialmente contaminato e ne individua le fasi:

  1. raccolta dei dati esistenti ed elaborazione di un modello concettuale preliminare;
  2. elaborazione del piano di investigazione iniziale (indagini, campionamenti ed analisi in situ e di laboratorio)
  3. ulteriori indagini;
  4. analisi dei risultati ed elaborazione di un modello concettuale definitivo.

In particolare, il campionamento e le successive analisi chimiche di terreni e acque sotterranee rivestono un ruolo primario nella definizione dello stato di contaminazione di un sito.
La normativa prevede che ogni campione (salvo i volatili) sia suddiviso in due aliquote, una per l'analisi da condurre ad opera di soggetti privati e la seconda da archiviare e porre a disposizione dell'ente di controllo.

Per la formazione dei campioni di terreno occorre seguire due criteri:

       rappresentare la concentrazione delle sostanze inquinanti per strati omogenei dal punto di vista litologico;

       prelevare separatamente ed in aggiunta materiali che si distinguono per evidenze di inquinamento se di spessore superiore ai 50 cm.

Sulla base di questi due criteri, da ogni sondaggio, i campioni dovranno essere formati distinguendo almeno:

       campione 1: da 0 a -1 m dal piano campagna;

       campione 2: 1 m che comprenda la frangia capillare;

       campione 3: 1 m nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Per le acque sotterranee si intende rappresentativo il campionamento dinamico e quello statico qualora sia necessario prelevare la fase separata di sostanze non miscibili.

Le modalità di formazione del campione di terreno e di emissione del corrispondente certificato di analisi (Figura 5) prevedono lo scarto in campo della frazione superiore ai 2 cm e la successiva vagliatura ai 2 mm; il sopravaglio rappresenta lo “scheletro solido” mentre il “passante” è la frazione fine sulla quale viene condotta l'analisi chimica.
Il risultato analitico delle analisi va tuttavia espresso sul peso totale del campione ovvero dalla somma del peso dello “scheletro solido” e del “passante”.

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Figura 5 – Formazione del campione di terreno per le analisi chimiche e modalità di espressione del risultato analitico

 

 

 

 

 

 

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