Normativa sui PCB
ultima modifica 14/02/2012
Le restrizioni in materia di immissione sul mercato di PCB furono regolate dalla Direttiva 85/467/CEE recepita in Italia dal DPR 216/1988 con i correlati DM 11/02/1989 e 17/01/1992. Le operazioni di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB sono regolate dalla Direttiva 96/59/CE recepita in Italia dal D. Lgs. 209/99, dal DM 11.10.2001 e dalla Legge 62/2005, la cosiddetta Legge Comunitaria 2004.
Gli apparecchi sono classificati in base al volume e alla concentrazione di PCB in:
- apparecchi con concentrazione di PCB maggiore di 0,05% (ossia > 500 mg/kg)
- apparecchi con concentrazione di PCB compresa tra 0,005% e 0,05% (ossia compresa tra 50 e 500 mg/kg)
- apparecchi con volume inferiore a 5 dm3 non soggetti ad inventario
- apparecchi con concentrazione di PCB minore di 0,005% (ossia < 50 mg/kg), esclusi dall’applicazione della normativa.
Per le apparecchiature non soggette ad inventario ai sensi degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 209/99, cioè contenenti un volume di olio inferiore o uguale a 5 dm3, il detentore aveva l’obbligo di smaltimento entro il 31.12.2005. Tali apparecchiature non dovrebbero dunque più essere presenti sul territorio regionale.
Lo smaltimento delle apparecchiature soggette ad inventario, ai sensi del d. lgs. 209/99 e della legge 18 aprile 2005 n° 62, sarebbe dovuto avvenire nel rispetto del seguente programma temporale:
- dismissione di almeno il 50% degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2005;
- dismissione di almeno il 70% degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2007;
- dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2009;
- i trasformatori (e non altri tipi di apparecchiature) che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 5, comma 4, del citato D.Lgs 209/99.
La Legge 62/2005 stabilisce anche che i soggetti autorizzati allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti devono avviare le apparecchiature e gli oli allo smaltimento finale entro sei mesi dalla data del conferimento, per consentire il rispetto del limite di smaltimento di tutti gli apparecchi (anche quelli smaltiti nel 2009) entro il 2010, come prescritto dal D.Lgs. 209/99. Essa introduce inoltre l’obbligo di integrare la comunicazione prevista dall'art. 3 del D. Lgs. n. 209/99 con un programma temporale di smaltimento e con l’indicazione del percorso di smaltimento e decontaminazione degli apparecchi.